280.200
LPR
CH-TI
Art. 29 LPR Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)
LPR
Art. 29 LPR
[37] 1 La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell’autorità di vigilanza.
2 L’Autorità di vigilanza che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia nuovamente sulla lite.
3 Non è motivo di ricusazione l’aver deciso il ricorso.
[37] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.