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Art. 29 LPR Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)

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Art. 29 LPR

[37] 1 La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell’autorità di vigilanza.

2 L’Autorità di vigilanza che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia nuovamente sulla lite.

3 Non è motivo di ricusazione l’aver deciso il ricorso.

[37] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

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