Art. 21 LPR Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)
Art. 21 LPR
1 Le sentenze dell’Autorità di vigilanza sono pronunciate in nome della Repubblica e Cantone del Ticino.
2 Esse devono, a pena di nullità, contenere
a) il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui furono pronunciate;
b) l’indicazione del nome dei giudici che presero parte alla decisione nonché del segretario;
c) l’indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o patrocinatori;
d) le domande;
e) l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
f) i dispositivi;
g) la firma del presidente e del segretario nonché il bollo d’ufficio.
3 La sentenza deve espressamente indicare che è impugnabile, entro dieci giorni dalla notificazione rispettivamente cinque nelle esecuzioni cambiarie, con il rimedio di diritto ordinario del ricorso al Tribunale federale per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell’apprezzamento. [26]
4 La sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi. [27]
b) divieto della reformatio in peius [28]
[26] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[27] Cpv. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[28] Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.