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Art. 20 LPR Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)

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Art. 20 LPR

1 La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante

a) l’ammissione delle parti;

b) i documenti;

c) i testimoni;

d) l’ispezione;

e) le perizie;

f) l’interrogatorio formale delle parti.

2 Sulle modalità dell’assunzione delle prove si applicano le corrispondenti norme della procedura civile.

3 L’Autorità di vigilanza, sotto sua responsabilità, può affidare ogni atto istruttorio, compresa l’audizione dei testimoni, al funzionario che funge da segretario, come pure all’ufficiale e al supplente dell’ufficio d’esecuzione e dei fallimenti competente per territorio, purché essi non siano parte del procedimento. [24]

[24] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (3)

15.2024.136 · ti (art. 20 LPR)
Supervisory Authority Rejects Revision of Attachment Notice Dismissal
Cited in the reasoning (Considerand 4) as a provision allegedly violated concerning the execution procedure, although not explicitly in the dispositive orders.
15.2009.80 · ti (art. 20 cpv. 1 lett. a LPR)
Creditors v. Special Administrator Regarding Claim Assignments Revocation
Cited in the reasoning (Considerando 1) for considering the administrative decision modifying the annulment, which led to the partial acceptance of the appeal.
15.2001.00212 · ti (art. 20 LPR)
Execution Jurisdiction on Promissory Note Domicile Election
Cited procedurally in the concluding section, concerning the procedure for handling the appeal.