Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) (LPR)
Indice delle disposizioni (41)
Testo normativo (41 Articoli)
1 La legge si applica ai procedimenti di diritto esecutivo federale che hanno determinato un provvedimento da parte di un organo di esecuzione e fallimento.
2 Con organi di esecuzione e fallimento si intendono segnatamente
a) l’ufficio d’esecuzione e l’ufficio de i fallimenti; [2]
b) l’adunanza dei creditori nel fallimento e nel concordato;
c) l’amministrazione speciale del fallimento;
d) il commissario del concordato;
e) il liquidatore nel concordato con abbandono dell’attivo;
f) ... [3]
[2] Lett. modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[3] Lett. abrogata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
La legge regola il ricorso: [4]
a) contro ogni provvedimento contrario alla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento;
b) contro ogni provvedimento inopportuno;
c) per denegata o ritardata giustizia.
[4] Frase modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[5] La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF), quale autorità di vigilanza, è competente per l’evasione del ricorso.
[5] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
1 L’Autorità cantonale incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente. [6]
2 I termini si reputano osservati se lo erano quando l’atto è stato insinuato all’Autorità incompetente.
Diritto suppletorio e ricusazione [7]
[6] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[7] Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
1 In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul procedimento, si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [8]
2 La ricusazione è disciplinata dall’articolo 10 della legge dell’ 11 aprile 18 89 sulla esecuzione e sul fallimento. [9]
Registro dei ricorsi [10]
[8] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
[9] Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997, 274.
[10] Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[11] L’ufficio di esec uzione e l’ufficio dei fallimenti tengono aggiornato un apposito registro dei ricorsi con i fatti procedurali rilevanti.
[11] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
1 L’atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza). [13]
2 Va redatto in lingua italiana, firmato dalla parte o dal suo rappresentante: in questo caso va unita la procura.
3 L’atto deve indicare
a) le domande;
b) la motivazione, anche sommaria;
c) i mezzi di prova.
4 Devono essere prodotti
a) il provvedimento impugnato;
b) la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;
c) i mezzi di prova già disponibili.
5 Se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile. [14]
6 Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l’invito a rifarli e con la comminatoria di cui al cpv. 5.
[13] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[14] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[15] 1 Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorn i da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento.
2 Nelle esecuzioni cambiarie e quando il diritto federale lo prevede il termine è ridotto a cinque giorni.
3 Il ricorso, come ogni altro atto processuale, deve pervenire all’autorità competente, o essere stato consegnato alle PTT svizzere o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero, l’ultimo giorno del termine al più tardi.
4 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
[15] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[16] 1 L’organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all’autorità di vigilanza una copia del ricorso per conoscenza, anche se non rispettosa delle forme procedurali.
2 L’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario.
3 L’organo di esecuzione e fallimento fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di ricorso per presentare le osservazioni.
4 Per le osservazioni valgono le formalità dell’art. 7: esse vanno notificate alle parti interessate dall’organo di esecuzione e fallimento.
5 Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle, l’incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di ricorso all’autorità di vigilanza con le osservazioni dell’organo di esecuzione e fallimento.
[16] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[17] 1 Se con il ricorso viene chiesto l’effetto sospensivo, l’organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all’autorità di vigilanza il ricorso con l’incarto completo e il suo preavviso sull’effetto sospensivo.
2 Deciso sull’effetto sospensivo con ordinanza presidenziale, l’autorità di vigilanza retrocede l’incarto all’organo di esecuzione e fallimento per l’istruttoria preliminare.
3 È in facoltà del presidente dell’autorità di vigilanza concedere l’effetto sospensivo anche se non richiesto.
[17] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[18] 1 Il ricorso esplica effetto devolutivo.
2 Entro il termine dell’art. 9 cpv. 5 per la trasmissione delle osservazioni, l’organo di esecuzione e fallimento è ancora legittimato ad annullare o modificare il provvedimento, previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all’autorità di vigilanza: in tal caso dovrà essere espressamente menzionato il diritto di nuovo ricorso.
[18] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[19] Il presidente dell’autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate e l’organo d i esecuzione e fallimento a un’ udienza.
[19] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
Come ferie valgono quelle stabilite dalla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
1 Alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme della procedura civile (art. da 120 a 126 CPC), riservate le norme relative alla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
2 L’invio per raccomandata è il mezzo di notifica usuale.
3 Iniziata la procedura, il ricorrente e le altre parti interessate devono predisporsi a ricevere le notifiche degli atti connessi. [20]
[20] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
La rappresentanza processuale è riconosciuta
a) a chi detiene una rappresentanza legale;
b) agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti;
c) ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale.
… [21]
[21] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221; introdotto dalla L 12.3.1997 - BU 1997, 274.
[22] 1 La procedura di ricorso come pure quella di revisione e di interpretazione sono gratuite.
2 La parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a 1’500 franchi, nonché al pagamento di una tassa di giustizia secondo l’art. 30 della Legge sulla tariffa giudiziaria e delle spese.
[22] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[23] Nella procedura di ricorso come pure in quella di revisione e di interpretazione non è riconosciuta alcuna indennità alle parti.
[23] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria.
1 L’Autorità di vigilanza accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto.
2 Le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.
3 Delle discussioni istruttorie e delle assunzioni di prove, da svolgersi in contraddittorio, deve essere tenuto verbale.
4 Va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti.
1 La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante
a) l’ammissione delle parti;
b) i documenti;
c) i testimoni;
d) l’ispezione;
e) le perizie;
f) l’interrogatorio formale delle parti.
2 Sulle modalità dell’assunzione delle prove si applicano le corrispondenti norme della procedura civile.
3 L’Autorità di vigilanza, sotto sua responsabilità, può affidare ogni atto istruttorio, compresa l’audizione dei testimoni, al funzionario che funge da segretario, come pure all’ufficiale e al supplente dell’ufficio d’esecuzione e dei fallimenti competente per territorio, purché essi non siano parte del procedimento. [24]
[24] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
1 Le sentenze dell’Autorità di vigilanza sono pronunciate in nome della Repubblica e Cantone del Ticino.
2 Esse devono, a pena di nullità, contenere
a) il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui furono pronunciate;
b) l’indicazione del nome dei giudici che presero parte alla decisione nonché del segretario;
c) l’indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o patrocinatori;
d) le domande;
e) l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
f) i dispositivi;
g) la firma del presidente e del segretario nonché il bollo d’ufficio.
3 La sentenza deve espressamente indicare che è impugnabile, entro dieci giorni dalla notificazione rispettivamente cinque nelle esecuzioni cambiarie, con il rimedio di diritto ordinario del ricorso al Tribunale federale per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell’apprezzamento. [26]
4 La sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi. [27]
b) divieto della reformatio in peius [28]
[26] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[27] Cpv. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[28] Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[29] Il giudizio dell’autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni delle parti, salvo in caso di nullità del provvedimento oggetto di ricorso.
c) notificazione [30]
[29] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[30] Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
La cancelleria procede entro dieci giorni, ridotti a cinque nell’esecuzione cambiaria, alla notificazione delle copi e alle parti interessate e all’ organo di esecuzione e fallimento.
d) esecutività [31]
[31] Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
1 Le sentenze dell’Autorità di vigilanza sono esecutive dal giorno successivo a quello della notificazione.
2 È riservato l’effetto sospensivo dell’art. 36 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
[32] Le decisioni riferite agli art. 7 cpv. 5 e 6, 10 cpv. 2 e 3, 12 della presente legge, come pure a ogni atto procedurale interlocutorio, sono rese con ordinanze.
[32] Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[34] 1 L’autorità di vigilanza, udite le parti, stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico.
2 La mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale: in tal caso lo stralcio è ordinato d’ufficio senza contraddittorio. Il termine non decorre quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza.
3 Resta riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).
[34] Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[35] 1 La desistenza del ricorrente, l’acquiescenza della controparte interessata e la transazione pongono fine alla controversia e hanno forza di cosa giudicata.
2 L’autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia il ricorso dai ruoli.
[35] Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
I rimedi di diritto sono
a) la revisione;
b) l’interpretazione.
[36] Contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione
a) se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
b) se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento;
c) se una parte non è stata sentita.
[36] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
1 La domanda di revisione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.
2 L’atto deve contenere
a) l’indicazione dell’Autorità di vigilanza cui l’atto è diretto;
b) l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
c) l’indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede la revisione;
d) le domande;
e) la motivazione;
f) l’indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b);
g) la firma di chi chiede la revisione o del suo rappresentante.
3 Devono essere prodotti
a) la sentenza impugnata;
b) la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;
c) i mezzi di prova, nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b).
4 La domanda di revisione è nulla se mancano le formalità di cui al cpv. 2 lett. d), e), g) di questo articolo nonché quelle del cpv. 2 lett. f) nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b).
1 La domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all’Autorità di vigilanza che ha giudicato.
2 La domanda è notificata alle parti che, entro il termine di dieci giorni, possono inoltrare le loro osservazioni.
3 Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.
[37] 1 La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell’autorità di vigilanza.
2 L’Autorità di vigilanza che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia nuovamente sulla lite.
3 Non è motivo di ricusazione l’aver deciso il ricorso.
[37] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[38] Se in una sentenza dell’autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’autorità li interpreta o li rettifica.
[38] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
1 La domanda di interpretazione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.
2 L’atto deve contenere, sotto pena di nullità
a) l’indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede l’interpretazione;
b) la motivazione;
c) la firma di chi chiede l’interpretazione o del suo rappresentante.
1 La domanda di interpretazione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all’Autorità di vigilanza che ha giudicato.
2 La domanda può essere notificata alle parti, che entro il termine di dieci giorni possono inoltrare le loro osservazioni.
3 Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.
1 La domanda di interpretazione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell’autorità di vigilanza. [39]
2 L’autorità di vigilanza che trova giustificata la domanda di interpretazione toglie l’ambiguità o l’oscurità dei dispositivi della sentenza, senza cambiarne la sostanza, e corregge semplici errori di redazione o di calcolo.
[39] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[40] 1 Le disposizioni di questa legge si applicano ai reclami introdotti dopo la sua entrata in vigore.
2 I rimedi di diritto di questa legge si applicano alle sentenze emanate dall’autorità di vigilanza dopo la sua entrata in vigore.
[40] Cfr. O per la procedura di ricorso in tema di esecuzione e fallimenti dell’11.10.1946 - BU 1946, 104.
[41] Le modifiche del 12 marzo 1997 delle disposizioni di procedura si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.
[41] Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
1 Riservato l’art. 34, è abrogata l’Ordinanza per la procedura di ricorso in tema di esecuzione e fallimenti dell’11 ottobre 1946.
2 Il cpv. 3 dell’art. 12 della Legge cantonale di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 marzo 1911 è abrogato.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore . [42]
Pubblicata nel BU 1992 , 225.
[42] Entrata in vigore: 1° ottobre 1992 - BU 1992, 225.