Art. 8 LALEF Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF)
Art. 8 LALEF
1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità giudiziarie, dall'Autorità cantonale di vigilanza, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
2 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
3 Sono applicabili per analogia i principi della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità).
4 Il danneggiato non ha azione diretta contro il colpevole.