Art. 7 LALEF Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF)
Art. 7 LALEF
1 Gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell'attivo, sono legittimati all'esercizio delle loro funzioni se adempiono i seguenti requisiti cumulativi
a) disporre delle capacità e qualifiche necessarie ed essere in grado di garantire un'attività irreprensibile;
b) non essere stati condannati negli ultimi dieci anni né avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità professionale e di funzione pubblica;
c) non aver subito negli ultimi cinque anni le sanzioni disciplinari di diritto esecutivo della multa e della destituzione;
d) non trovarsi in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;
e) avere una copertura assicurativa minima di fr. 1'000'000.-- per la responsabilità civile.
2 L'assicurazione per la responsabilità civile deve essere prestata mediante polizza di assicurazione di una società riconosciuta dal Consiglio federale e deve garantire la protezione assicurativa contro le pretese di risarcimento dei danni arrecati dall'organo di esecuzione e fallimento nell'esercizio delle sue funzioni, come pure dai suoi collaboratori e dal personale ausiliario.