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Art. 3 LALEF Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF)

LALEF
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Art. 3 LALEF

Le funzioni di ufficiale d'esecuzione e dei fallimenti, di supplente e di impiegato sono incompatibili con ogni impiego federale e con l'esercizio dell'avvocatura e del notariato.

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