Art. 2 LALEF Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF)
Art. 2 LALEF
[5] 1 Il Consiglio di Stato nomina un ufficiale per il circondario di esecuzione e un ufficiale per il circondario dei fallimenti, incaricati della gestione operativa del proprio settore in conformità alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Esso nomina inoltre uno o più supplenti. [6]
2 Agli ufficiali, ai supplenti e ai dipendenti degli uffici di esecuzione e dei fallimenti è applicabile la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
3 Il Consiglio di Stato, sentita l’autorità di vigilanza, definisce la ripartizione delle competenze e delle responsabilità degli ufficiali e disciplina le supplenze straordinarie. [7]
[5] Art. modificato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2002, 128.
[6] Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67.
[7] Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67.