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Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) (LALEF)

25 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (25)

Testo normativo (25 Articoli)

LALEF

[2] 1 Il Cantone costituisce un circondario di esecuzione e un circondario dei fallimenti.

2 Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione degli uffici e garantisce una loro distribuzione equa nel territorio.

3 Il circondario di esecuzione è composto dagli uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e dalle agenzie di Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido. Il circondario dei fallimenti è composto dall’ufficio principale con sede a Lugano e dalle agenzie di Acquarossa, Bellinzona, Biasca, Cevio, Faido, Locarno e Mendrisio. [3]

Ufficiali, supplenti e impiegati [4]

[2] Art. modificato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2005, 393.

[3] Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67.

[4] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413.

LALEF

[5] 1 Il Consiglio di Stato nomina un ufficiale per il circondario di esecuzione e un ufficiale per il circondario dei fallimenti, incaricati della gestione operativa del proprio settore in conformità alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Esso nomina inoltre uno o più supplenti. [6]

2 Agli ufficiali, ai supplenti e ai dipendenti degli uffici di esecuzione e dei fallimenti è applicabile la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

3 Il Consiglio di Stato, sentita l’autorità di vigilanza, definisce la ripartizione delle competenze e delle responsabilità degli ufficiali e disciplina le supplenze straordinarie. [7]

[5] Art. modificato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2002, 128.

[6] Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67.

[7] Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67.

LALEF

Le funzioni di ufficiale d'esecuzione e dei fallimenti, di supplente e di impiegato sono incompatibili con ogni impiego federale e con l'esercizio dell'avvocatura e del notariato.

LALEF

… [8]

[8] Art. abrogato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2002, 128.

LALEF

… [9]

[9] Art. abrogato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413.

LALEF

… [10]

[10] Art. abrogato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138.

LALEF

1 Gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell'attivo, sono legittimati all'esercizio delle loro funzioni se adempiono i seguenti requisiti cumulativi

a) disporre delle capacità e qualifiche necessarie ed essere in grado di garantire un'attività irreprensibile;

b) non essere stati condannati negli ultimi dieci anni né avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità professionale e di funzione pubblica;

c) non aver subito negli ultimi cinque anni le sanzioni disciplinari di diritto esecutivo della multa e della destituzione;

d) non trovarsi in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;

e) avere una copertura assicurativa minima di fr. 1'000'000.-- per la responsabilità civile.

2 L'assicurazione per la responsabilità civile deve essere prestata mediante polizza di assicurazione di una società riconosciuta dal Consiglio federale e deve garantire la protezione assicurativa contro le pretese di risarcimento dei danni arrecati dall'organo di esecuzione e fallimento nell'esercizio delle sue funzioni, come pure dai suoi collaboratori e dal personale ausiliario.

LALEF

1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità giudiziarie, dall'Autorità cantonale di vigilanza, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

2 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

3 Sono applicabili per analogia i principi della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità).

4 Il danneggiato non ha azione diretta contro il colpevole.

LALEF

1 L'esercizio del diritto di regresso del Cantone contro l'agente pubblico che ha cagionato il danno è disciplinato dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp): sull'esercizio del diritto di regresso decide il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della CEF.

2 Procedura e competenza sono disciplinate dalla LResp.

LALEF

1 La Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici d'esecuzione e fallimenti.

2 Il controllo contabile dell’amministrazione degli uffici viene esercitato dal Controllo cantonale delle finanze che informa l’autorità di vigilanza. [11]

3 La CEF vigila pure sugli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell'attivo.

4 L'Autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento: la procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR).

5 La CEF esercita, per il tramite di uno o più ispettori, funzioni ispettive sulla gestione degli uffici di esecuzione e fallimento e sugli organi non sottoposti alla LORD, riferisce ogni anno con rapporto di gestione alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quale Autorità federale di vigilanza e coordina con il Dipartimento delle istituzioni le questioni di interesse comune.

6 L'Autorità di vigilanza provvede, d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni, alla corretta formazione professionale e all'aggiornamento continuo degli organi di esecuzione e fallimento.

[11] Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.

LALEF

1 Le sanzioni disciplinari previste dall'art. 14 LEF sono inflitte dall'Autorità cantonale di vigilanza.

2 Il procedimento disciplinare, promosso d'ufficio o su segnalazione, è retto dalla LPR.

3 All'interessato deve essere data facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.

4 Il denunciante non è parte.

5 Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico.

LALEF

L'Autorità di vigilanza, nei limiti delle prescrizioni delle norme federali e cantonali, ha la facoltà di determinare con ordinanze amministrative e circolari il modo di procedere per la pratica attuazione del diritto esecutivo.

LALEF

… [12]

[12] Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

LALEF

1 Le questioni a procedura sommaria che in applicazione della LEF devono essere deferite all'autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza.

2 Le decisioni concernenti i fallimenti, i concordati, l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private e la moratoria straordinaria, come pure le misure cautelari connesse, sono di esclusiva competenza del pretore.

LALEF

-16 … [13]

[13] Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997, 566.

LALEF

-18 … [14]

[14] Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

LALEF

-23 … [15]

[15] Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

LALEF

1 Il Consiglio di Stato è competente per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante a chi l'ha ottenuta in un altro Cantone.

2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. [16]

[16] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.

LALEF

… [17]

[17] Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

LALEF

… [19]

[19] Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

LALEF

… [20]

[20] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221.

LALEF

… [22]

[22] Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

LALEF

I depositi nei casi previsti dalla LEF vanno effettuati presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino.

LALEF

La CEF quale Autorità di vigilanza cantonale disciplina in via di regolamento le funzioni ispettive e l'organizzazione della formazione permanente degli organi di esecuzione e fallimento.

LALEF

1 Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

2 Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.

IX

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [23]

Pubblicata nel BU 1997 , 269.

[23] Entra ta in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 280.

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