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Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) (LACPC)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

LACPC

1 La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di conciliazione e l’applicazione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC).

2 Sono riservate le disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria e della legge del 18 aprile 19 11 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

LACPC

Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nei casi indicati dall’articolo 31 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria.

LACPC

1 Il segretario assessore funge da autorità di conciliazione nelle altre cause, riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.

2 Il pretore e il pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura.

LACPC

Per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, come pure di posteggi e di terreni sono istituiti i seguenti Uffici di conciliazione: [1]

a) Ufficio n. 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione nei comuni di Chiasso, Balerna, Coldrerio e Morbio Inferiore e nel circolo di Caneggio;

b) Ufficio n. 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione nei comuni di Mendrisio, Arogno, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Melano e Rovio e nei Circoli di Stabio e di Riva San Vitale;

c) Ufficio n. 3 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano ovest;

d) Ufficio n. 4 con sede a Lugano e con giurisdizione nei circoli di Lugano est e Lugano nord; [2]

e) Ufficio n. 5 con sede a Agno e con giurisdizione nei comuni di Bissone, Manno, Maroggia e Sorengo e nei circoli di Paradiso, della Magliasina, di Agno, di Sessa e di Breno; [3]

f) Ufficio n. 6 con sede a Massagno e con giurisdizione nei comuni di Massagno, Bedano, Bironico, Cadempino, Camignolo, Canobbio, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Mezzovico-Vira, Porza, Rivera, Savosa, Sigirino, Torricella-Taverne, Vezia e circolo di Capriasca; [4]

g) Ufficio n. 7 con sede a Locarno e con giurisdizione nei comuni di Locarno, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona e nei circoli di Onsernone e della Melezza;

h) Ufficio n. 8 con sede a Minusio e con giurisdizione nei comuni di Muralto, Ascona e Orselina, nei circoli del Gambarogno, della Navegna e della Verzasca e nel distretto di Vallemaggia;

i) Ufficio n. 9 con sede a Bellinzona e con giurisdizione nel comune di Bellinzona;

l) Ufficio n. 10 con sede a Giubiasco e con giurisdizione nei comuni di Arbedo-Castione e Lumino e nei circoli del Ticino e di Giubiasco;

m) Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.

[1] Frase modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

[2] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

[3] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

[4] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

LACPC

1 L’Ufficio è composto di un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Almeno uno dei membri dell’Ufficio deve avere una formazione giuridica. Per ogni componente dell’Ufficio è designato un supplente.

2 Il presidente e il suo sostituto devono essere neutrali. Non sono in particolare considerati neutrali le persone ammesse alla rappresentanza processuale giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a.

LACPC

1 Per le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi è istituito un ufficio di conciliazione con giurisdizione sull’intero Cantone.

2 L’ufficio si compone di un presidente, di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti dei lavoratori, del settore pubblico e privato, e dei loro supplenti.

3 L’ufficio siede nella composizione di cinque membri; esso può sedere nella composizione di tre membri nel caso di controversie semplici.

LACPC

I presidenti e i membri degli uffici di conciliazione in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto e dell’ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, sentite le organizzazioni interessate.

LACPC

1 Le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato che ne organizza il segretariato.

2 La segreteria degli uffici di conciliazione in materia di locazione e affitto viene affidata di regola a un funzionario dei comuni di sede, i quali mettono inoltre a disposizione i locali e le attrezzature necessari.

LACPC

La procedura davanti alle autorità di conciliazione è disciplinata dagli articoli 202 e seguenti CPC.

LACPC

1 L’azione di convalida del divieto giudiziale è di competenza del pretore.

2 Il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a infliggere la multa.

LACPC

[6] 1 Il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.

2 Il pretore è competente per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello.

[6] Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

LACPC

1 In applicazione dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta

a) in materia di contratto di locazione e d’affitto

- ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;

- ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati;

- agli amministratori d’immobili oggetto della lite o loro impiegati;

b) in materia di contratto di lavoro

- ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;

- ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati. [7]

2 Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che

a) siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato;

b) siano in possesso dell’esercizio dei diritti civili;

c) siano ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza.

[7] Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

LACPC

[8] Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti ai sensi dell’articolo 343 capoverso 3 CPC.

[8] Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

LACPC

[9] 1 Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso l’autorità di conciliazione competente, gli atti giudiziari presso il giudice competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.

2 L’autorità che conserva gli atti decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.

3 La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela e se preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.

4 Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo entro 30 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC.

[9] Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.

LACPC

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l’applicazione della presente legge.

LACPC

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [10]

Pubblicata nel BU 2010 , 311.

Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione

[10] Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 311.

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