Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) (LACPC)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1 La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di conciliazione e l’applicazione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC).
2 Sono riservate le disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria e della legge del 18 aprile 19 11 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.
Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nei casi indicati dall’articolo 31 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria.
1 Il segretario assessore funge da autorità di conciliazione nelle altre cause, riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.
2 Il pretore e il pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura.
Per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, come pure di posteggi e di terreni sono istituiti i seguenti Uffici di conciliazione: [1]
a) Ufficio n. 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione nei comuni di Chiasso, Balerna, Coldrerio e Morbio Inferiore e nel circolo di Caneggio;
b) Ufficio n. 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione nei comuni di Mendrisio, Arogno, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Melano e Rovio e nei Circoli di Stabio e di Riva San Vitale;
c) Ufficio n. 3 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano ovest;
d) Ufficio n. 4 con sede a Lugano e con giurisdizione nei circoli di Lugano est e Lugano nord; [2]
e) Ufficio n. 5 con sede a Agno e con giurisdizione nei comuni di Bissone, Manno, Maroggia e Sorengo e nei circoli di Paradiso, della Magliasina, di Agno, di Sessa e di Breno; [3]
f) Ufficio n. 6 con sede a Massagno e con giurisdizione nei comuni di Massagno, Bedano, Bironico, Cadempino, Camignolo, Canobbio, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Mezzovico-Vira, Porza, Rivera, Savosa, Sigirino, Torricella-Taverne, Vezia e circolo di Capriasca; [4]
g) Ufficio n. 7 con sede a Locarno e con giurisdizione nei comuni di Locarno, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona e nei circoli di Onsernone e della Melezza;
h) Ufficio n. 8 con sede a Minusio e con giurisdizione nei comuni di Muralto, Ascona e Orselina, nei circoli del Gambarogno, della Navegna e della Verzasca e nel distretto di Vallemaggia;
i) Ufficio n. 9 con sede a Bellinzona e con giurisdizione nel comune di Bellinzona;
l) Ufficio n. 10 con sede a Giubiasco e con giurisdizione nei comuni di Arbedo-Castione e Lumino e nei circoli del Ticino e di Giubiasco;
m) Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.
[1] Frase modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
[2] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
[3] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
[4] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
1 L’Ufficio è composto di un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Almeno uno dei membri dell’Ufficio deve avere una formazione giuridica. Per ogni componente dell’Ufficio è designato un supplente.
2 Il presidente e il suo sostituto devono essere neutrali. Non sono in particolare considerati neutrali le persone ammesse alla rappresentanza processuale giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a.
1 Per le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi è istituito un ufficio di conciliazione con giurisdizione sull’intero Cantone.
2 L’ufficio si compone di un presidente, di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti dei lavoratori, del settore pubblico e privato, e dei loro supplenti.
3 L’ufficio siede nella composizione di cinque membri; esso può sedere nella composizione di tre membri nel caso di controversie semplici.
I presidenti e i membri degli uffici di conciliazione in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto e dell’ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, sentite le organizzazioni interessate.
1 Le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato che ne organizza il segretariato.
2 La segreteria degli uffici di conciliazione in materia di locazione e affitto viene affidata di regola a un funzionario dei comuni di sede, i quali mettono inoltre a disposizione i locali e le attrezzature necessari.
La procedura davanti alle autorità di conciliazione è disciplinata dagli articoli 202 e seguenti CPC.
1 L’azione di convalida del divieto giudiziale è di competenza del pretore.
2 Il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a infliggere la multa.
[6] 1 Il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.
2 Il pretore è competente per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello.
[6] Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
La deliberazione non è pubblica.
1 In applicazione dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta
a) in materia di contratto di locazione e d’affitto
- ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;
- ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati;
- agli amministratori d’immobili oggetto della lite o loro impiegati;
b) in materia di contratto di lavoro
- ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;
- ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati. [7]
2 Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che
a) siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato;
b) siano in possesso dell’esercizio dei diritti civili;
c) siano ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza.
[7] Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
[8] Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti ai sensi dell’articolo 343 capoverso 3 CPC.
[8] Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
[9] 1 Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso l’autorità di conciliazione competente, gli atti giudiziari presso il giudice competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.
2 L’autorità che conserva gli atti decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
3 La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela e se preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.
4 Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo entro 30 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC.
[9] Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.
Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l’applicazione della presente legge.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [10]
Pubblicata nel BU 2010 , 311.
Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione
[10] Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 311.