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Art. 2 Legge cantonale sul registro di commercio Legge cantonale sul registro di commercio

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Art. 2 Legge cantonale sul registro di commercio

[3] Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento [4] competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.

Controllo cantonale delle finanze [5]

[3] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

[4] Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41.

[5] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.

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