Legge cantonale sul registro di commercio
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
[2] È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone.
[2] Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002, 128.
[3] Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento [4] competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.
Controllo cantonale delle finanze [5]
[3] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
[4] Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41.
[5] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
[6] La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.
[6] Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
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Rimedi di diritto [8]
[7] Art. abrogati dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
[8] Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
[9] 1 Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.
2 Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [10]
[9] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
[10] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010, 260.
… [11]
[11] Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.
[12] Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comuni can o all’ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo d’iscrizione, di modifica e di can cellazione (art. 157 ORC).
[12] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.
[13] Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale can tonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).
[13] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
[14] L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.
[14] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.