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Art. 2 Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto

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Art. 2 Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto

1 Il perito compie constatazioni tecniche neutrali e indipendenti del bene locato su richiesta scritta di locatori, inquilini e Uffici di conciliazione.

2 Il perito effettua perizie di carattere giudiziario soltanto su richiesta delle Preture e degli Uffici di conciliazione; la procedura e la remunerazione sono disciplinate dal codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. [2]

3 Il perito conserva la registrazione progressiva degli interventi eseguiti comprese la richiesta d’intervento e una copia del referto; al termine della sua attività il perito consegna l’archivio all’autorità di nomina.

[2] Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.

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