222.110
CH-TI
Art. 2 Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto
Art. 2 Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto
1 Il perito compie constatazioni tecniche neutrali e indipendenti del bene locato su richiesta scritta di locatori, inquilini e Uffici di conciliazione.
2 Il perito effettua perizie di carattere giudiziario soltanto su richiesta delle Preture e degli Uffici di conciliazione; la procedura e la remunerazione sono disciplinate dal codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. [2]
3 Il perito conserva la registrazione progressiva degli interventi eseguiti comprese la richiesta d’intervento e una copia del referto; al termine della sua attività il perito consegna l’archivio all’autorità di nomina.
[2] Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.
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