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Art. 2 Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto

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Art. 2 Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto

1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente all’esecuzione delle disposizioni concernenti l’attività e il funzionamento degli Uffici di conciliazione in materia di locali d’abitazione e commerciali e di affitto.

2 Il Dipartimento, in collaborazione con le associazioni di categoria, organizza l’istruzione e la formazione permanente delle persone che compongono l’ufficio.

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