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Art. 9 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 9 RMU

[17] L’ingegnere geometra assuntore, in accordo con il comune, informa i proprietari interessati il cui indirizzo è noto circa l’inizio, l’entità e la durata dei lavori generali di misurazione ufficiale.

Domanda di autorizzazione (art. 18a LMU) [18]

[17] Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.

[18] Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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