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Art. 74 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 74 RMU

1 Per il rilascio di informazioni e la diffusione dei dati sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali. [98]

2 Sono escluse le mappe censuarie non aggiornate, che restano di competenza del comune.

[98] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.

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