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216.310 VEMOMEFRMU CH-TI

Art. 7 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 7 RMU

[12] 1 I servizi competenti ai quali la Commissione comunica i risultati della verifica della correttezza linguistica dei nomi geografici sono

a) la Sezione degli enti locali, per i nomi dei comuni;

b) l’Ufficio, per gli altri nomi geografici.

2 Le istruzioni sulla correttezza linguistica emanate dalla Commissione sono comunicate agli ingegneri geometri e ai comuni tramite l’Ufficio. [13]

[12] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

[13] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.

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