216.310
VEMOMEFRMU
CH-TI
Art. 66 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
RMU
Art. 66 RMU
[87] 1 La scala di sussidiamento delle spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 e dei punti di confine è la seguente
a) 40 per cento, se il terreno si trova fuori zona edificabile;
b) 10 per cento, se il terreno si trova in zona edificabile.
2 Il versamento del sussidio cantonale al comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica tecnica e finanziaria.
[87] Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.