216.310
VEMOMEFRMU
CH-TI
Art. 65 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
RMU
Art. 65 RMU
1 Alla fine di ogni anno di verifica, e al più tardi entro il 30 marzo dell’anno successivo, l’Ufficio presenta all’ufficio competente l’istanza per l’ottenimento di eventuali sussidi federali.
2 Entro un mese dalla ricezione dei sussidi federali l’Ufficio li riversa ai comuni interessati.
Nel caso di eventi naturali (art. 75 LMU)