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Art. 65 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 65 RMU

1 Alla fine di ogni anno di verifica, e al più tardi entro il 30 marzo dell’anno successivo, l’Ufficio presenta all’ufficio competente l’istanza per l’ottenimento di eventuali sussidi federali.

2 Entro un mese dalla ricezione dei sussidi federali l’Ufficio li riversa ai comuni interessati.

Nel caso di eventi naturali (art. 75 LMU)

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