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Art. 60 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 60 RMU

[81] Per le spese di esecuzione dei lavori di misurazione l’Ufficio può concedere acconti all’ingegnere geometra assuntore nei limiti dell’importo stabilito nel contratto e in funzione dello stato di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all’80 per cento dell’importo contrattuale.

[81] Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.

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