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Art. 6 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 6 RMU

1 Per le sedute, i sopralluoghi e la preparazione di rapporti o di decisioni, le indennità riconosciute al Presidente, ai Membri e ai Supplenti sono le seguenti

a) fr. 225.–, per mezza giornata (almeno 3 ore)

b) fr. 450.–, per una giornata (almeno 6 ore).

2 Vengono inoltre riconosciute le spese effettive di cancelleria e di invio postale, nonché le spese di scritturazione seguenti

a) fr. 2.– per la prima pagina;

b) fr. 4.– (per pagina) le pagine successive;

c) fr. 0.50 (per pagina) per le fotocopie . [11]

3 Le indennità sono versate dall’Ufficio.

Commissione di nomenclatura (art. 14 LMU)

[11] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2008, 235.

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