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Art. 59 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 59 RMU

[80] 1 Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono così ripartite

a) comuni finanziariamente forti

– Cantone: 40 per cento

– comune: 60 per cento

b) comuni finanziariamente medi

– Cantone: 50 per cento

– comune: 50 per cento

c) comuni finanziariamente deboli

– Cantone: 60 per cento

– comune: 40 per cento

2 La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo la legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale.

3 La data della firma del contratto è determinante per stabilire la forza finanziaria dei comuni.

[80] Art. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.

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