216.310
VEMOMEFRMU
CH-TI
Art. 59 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
RMU
Art. 59 RMU
[80] 1 Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono così ripartite
a) comuni finanziariamente forti
– Cantone: 40 per cento
– comune: 60 per cento
b) comuni finanziariamente medi
– Cantone: 50 per cento
– comune: 50 per cento
c) comuni finanziariamente deboli
– Cantone: 60 per cento
– comune: 40 per cento
2 La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo la legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale.
3 La data della firma del contratto è determinante per stabilire la forza finanziaria dei comuni.
[80] Art. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.