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216.310 VEMOMEFRMU CH-TI

Art. 58a RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 58a RMU

[79] Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei dati della misurazione di cui all’articolo 68 capoverso 2 LMU, dedotte le indennità federali, sono così ripartite

a) comuni finanziariamente forti

– Cantone: 30 per cento

– comune: 70 per cento

b) comuni finanziariamente medi

– Cantone: 40 per cento

– comune: 60 per cento

c) comuni finanziariamente deboli

– Cantone: 50 per cento

– comune: 50 per cento

Rinnovamento (art. 69 LMU)

[79] Art. introdotto dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.

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