Art. 58 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 58 RMU
1 La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente
a) Cantone
– zone forestali: 30 per cento
– tutte le altre zone: 20 per cento
b) comune
– tutte le zone: 20 per cento. [77]
2 La ripartizione dei costi residui a carico dei proprietari avviene in base al numero delle particelle e dei punti di confine materializzati. La tabella di ripartizione viene elaborata dall’ingegnere geometra assuntore e approvata dall’Ufficio. [78]
3 Al comune interessato viene addebitato, sul suo conto corrente con lo Stato, l’importo di partecipazione comunale alle spese di demarcazione e l’anticipo dei costi residui da ripartire fra i proprietari fondiari pubblici e privati.
4 L’incasso delle quote a carico di ogni singolo proprietario è di competenza del municipio.
Primo rilevamento (art. 68 LMU)
[77] Cpv. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.
[78] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517 e BU 2015, 1; precedente modifica: BU 2013, 514.