Art. 5 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 5 RMU
1 Alla crescita in giudicato delle decisioni emanate dalla Commissione, quest’ultima consegna all’Ufficio tutta la documentazione per l’archiviazione.
2 L’Ufficio conserva con diligenza e in luogo sicuro gli atti con i relativi allegati.
3 La Commissione comunica all’Ufficio e all’ingegnere geometra
a) le decisioni contestate dinanzi al giudice civile non appena ne ottiene comunicazione da quest’ultimo;
b) l’assenza di azioni proposte dinanzi al giudice civile entro i termini previsti dalla legge. [8]
4 L’Ufficio provvede immediatamente a inoltrare istanza di menzione a registro fondiario delle azioni proposte dinanzi al giudice civile, dandone comunicazione all’ingegnere geometra per le sue incombenze. [9]
5 L’Ufficio è competente per l’incasso delle tasse di giustizia fissate nelle decisioni della Commissione. [10]
c) indennità (art. 12 LMU)
[8] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
[9] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
[10] Cpv. introdotto dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.