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Art. 5 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 5 RMU

1 Alla crescita in giudicato delle decisioni emanate dalla Commissione, quest’ultima consegna all’Ufficio tutta la documentazione per l’archiviazione.

2 L’Ufficio conserva con diligenza e in luogo sicuro gli atti con i relativi allegati.

3 La Commissione comunica all’Ufficio e all’ingegnere geometra

a) le decisioni contestate dinanzi al giudice civile non appena ne ottiene comunicazione da quest’ultimo;

b) l’assenza di azioni proposte dinanzi al giudice civile entro i termini previsti dalla legge. [8]

4 L’Ufficio provvede immediatamente a inoltrare istanza di menzione a registro fondiario delle azioni proposte dinanzi al giudice civile, dandone comunicazione all’ingegnere geometra per le sue incombenze. [9]

5 L’Ufficio è competente per l’incasso delle tasse di giustizia fissate nelle decisioni della Commissione. [10]

c) indennità (art. 12 LMU)

[8] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

[9] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.

[10] Cpv. introdotto dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.

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