Art. 48 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 48 RMU
[72] 1 Il rilascio dell’estratto ai sensi dell’articolo 20 della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 compete
a) all’ingegnere geometra revisore, per estratti da misurazioni provvisorie approvate (mappe censuarie aggiornate e misurazioni aerofotogrammetriche del vecchio particellare);
b) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione in prima istanza e l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi;
c) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni in collaborazione con l’eventuale ingegnere geometra assuntore della misurazione ufficiale, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi e l’entrata in vigore della nuova misurazione ufficiale; [73]
d) all’ingegnere geometra revisore, per estratti di misurazioni ufficiali approvate.
2 Nel caso di comuni con comprensori sprovvisti di mappe censuarie aggiornate o senza misurazione valgono le disposizioni del regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio del 13 maggio 1958.
3 L’ingegnere geometra revisore è tenuto a rilasciare o rinnovare l’estratto entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
4 La forma e il contenuto dell’estratto sono regolati dalle direttive tecniche emanate dall’Ufficio.
Accesso e utilizzazione (art. 60 LMU)
[72] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
[73] Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.