216.310
VEMOMEFRMU
CH-TI
Art. 4 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
RMU
Art. 4 RMU
1 La Commissione di misurazione nomina al suo interno un presidente ed un segretario.
2 Essa stabilisce le proprie norme di funzionamento.
3 L’Ufficio provvede a dare le necessarie informazioni ai membri e ai supplenti.
b) competenze (art. 11 LMU)