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Art. 39 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 39 RMU

[58] 1 Le autorità di cui all’articolo 51 capoverso 2 LMU sono

a) i municipi per ogni oggetto sottoposto a procedura di autorizzazione, per le strade comunali e per gli indirizzi degli edifici;

b) gli uffici dei registri per le mutazioni di proprietà e per le servitù da rappresentare sul piano per il registro fondiario;

c) la Sezione degli enti locali per quanto riguarda le aggregazioni comunali;

d) la Sezione forestale per modifiche del limite del bosco, nuove strade forestali, premunizioni valangarie, rimboschimenti, dissodamenti e per decisioni relative a zone di movimento permanente di terreno;

e) la Divisione delle costruzioni per le modifiche dei corsi d’acqua di dominio pubblico e per la costruzione di strade cantonali;

f) l’Amministrazione federale per quanto attiene a

– ferrovie, funivie e funicolari;

– strade nazionali;

– impianti militari e di protezione civile;

– linee d’alta tensione e condotte soggette al diritto federale;

– aeroporti e aerodromi.

2 Il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono i seguenti

a) per i municipi, tramite una tabella di notifica con scadenza almeno trimestrale;

b) per gli uffici dei registri, secondo la legislazione cantonale in materia di registro fondiario;

c) per la Sezione degli enti locali, mediante l’invio immediato del decreto legislativo relativo alle aggregazioni dei comuni interessati per il tramite dell’Ufficio;

d) per la Sezione forestale, mediante l’invio immediato delle decisioni relative alle modifiche del limite del bosco e delle zone di movimento o mediante comunicazione, entro 15 giorni, dell’avvenuto collaudo per quanto riguarda le opere;

e) per la Divisione delle costruzioni, mediante comunicazione scritta, entro 15 giorni, dall’avvenuto collaudo delle opere;

f) per le costruzioni di competenza federale (capoverso 1 lettera f), entro 30 giorni dalla notifica dell’Amministrazione federale, l’Ufficio comunica al competente ingegnere geometra revisore gli oggetti realizzati.

3 Il sistema di comunicazione tra l’ingegnere geometra e l’Ufficio dei registri competente avviene secondo le istruzioni emanate dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari.

Tenuta a giorno durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni (art. 52 LMU)

[58] Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.

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