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Art. 31 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 31 RMU

[47] Gli atti da trasmettere sono la descrizione dei beni immobili e una copia dei piani per il registro fondiario in caso di primo rilevamento.

[47] Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.

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