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Art. 3 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 3 RMU

[7] 1 Con l’approvazione del primo rilevamento, del rinnovamento catastale, degli adeguamenti di interesse nazionale e della tenuta a giorno periodica e permanente, l’ingegnere geometra trasmette all’Ufficio i dati della misurazione ufficiale aggiornati, secondo il modello di geodati vigente.

2 La periodicità e le modalità dell’aggiornamento dei dati è stabilita dall’Ufficio.

3 L’autenticazione dei documenti da parte dell’ingegnere geometra può avvenire in forma elettronica.

[7] Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.

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