Art. 2a RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 2a RMU
[5] 1 Il Dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la Confederazione è il Dipartimento delle finanze e dell’economia (di seguito Dipartimento).
2 L’autorità competente ad approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, è la Divisione dell’economia (di seguito Divisione). [6]
3 Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali e il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante sono affidati all’Ufficio.
4 L’Ufficio è competente per sottoscrivere l’accordo di prestazione annuale con la Confederazione.
5 La Sezione degli enti locali è il servizio competente per sottoporre all’Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 dell’ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).
Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (art. 9 LMU)
[5] Art. introdotto dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
[6] Cpv. modificato dal R 17.4.2019; in vigore dal 19.4.2019 - BU 2019, 144.