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Art. 28 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 28 RMU

1 L’Ufficio è competente per le procedure di appalto dei lavori ai sensi del concordato intercantonale degli appalti pubblici rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche.

2 L’aggiudicazione dei lavori e la stipulazione del contratto di appalto, rispettivamente l’interruzione, la ripetizione e il rinnovo delle procedure di appalto avvengono ad opera dell’Ufficio per importi inferiori a fr. 150’000.- (IVA esclusa), mentre avvengono ad opera della Divisione per importi superiori. [43]

3 Le condizioni generali contrattuali sono stabilite dall’Ufficio.

[43] Cpv. modificato dal R 17.4.2019; in vigore dal 19.4.2019 - BU 2019, 144.

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