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Art. 26 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 26 RMU

[41] 1 L’Ufficio allestisce e aggiorna annualmente il piano di attuazione.

2 L’Ufficio fissa la data di esecuzione delle singole misurazioni dopo aver sottoposto ai municipi dei comuni interessati la valutazione della prevedibile spesa a loro carico e il periodo previsto per l’esecuzione. Entro 30 giorni i municipi inviano le loro osservazioni all’Ufficio.

[41] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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