Art. 25 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 25 RMU
[38] 1 Le opposizioni sono trasmesse alla cancelleria del comune interessato entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito pubblico.
2 La cancelleria comunale registra ed elenca i ricorsi presentati.
3 Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione, la cancelleria comunale consegna all’Ufficio gli eventuali ricorsi con la relativa documentazione e l’attestazione dell’avvenuta informazione ai proprietari per posta. [39]
4 L’Ufficio prende atto della fine della procedura di deposito pubblico e consegna tempestivamente alla Commissione di misurazione l’incarto completo relativo alle opposizioni.
5 Contraddizioni di cui all’articolo 36 capoverso 2 LMU sono da segnalare, per iscritto, direttamente all’ingegnere geometra assuntore dei lavori entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione.
6 Se del caso, l’ingegnere geometra apporta le necessarie correzioni ai documenti e allestisce un protocollo di mutazione che viene conservato con gli atti della misurazione. Una copia dello stesso viene spedita al proprietario interessato.
7 Una risposta scritta da parte dell’ingegnere geometra viene data in ogni caso.
[38] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
[39] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.