Art. 24 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 24 RMU
[35] 1 La pubblicazione da parte del comune interessato avviene nei casi in cui sono stati eseguiti la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento della misurazione ufficiale e la correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a OMU, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari.
2 L’autorizzazione per il deposito pubblico rilasciata dall’Ufficio è subordinata alle seguenti condizioni
a) consegna degli atti della demarcazione, del primo rilevamento, del rinnovamento della misurazione ufficiale e della correzione di contraddizioni da parte dell’ingegnere geometra;
b) verifica e allestimento del relativo rapporto;
c) esecuzione di eventuali correzioni o completamenti richiesti nel rapporto di verifica;
d) attestato delle avvenute correzioni o completamenti da parte dell’ingegnere geometra;
e) controllo finale da parte dell’Ufficio.
3 La pubblicazione dell’avviso di deposito pubblico avviene nel Foglio ufficiale e all’albo comunale. [36]
4 La pubblicazione degli atti in forma elettronica avviene online, secondo le istruzioni emanate dall’Ufficio. Se necessario, il comune mette a disposizione delle persone che lo desiderano gli strumenti necessari alla consultazione. [37]
Opposizioni (art. 36 LMU)
[35] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
[36] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
[37] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.