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Art. 23 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 23 RMU

1 Gli schizzi di terminazione devono contenere

a) la rappresentazione dei fondi con il loro numero sulla base della misurazione esistente;

b) il simbolo che definisce il genere del segno di terminazione;

c) le modifiche di confine eseguite sulla base degli articoli 29 e 30 della LMU;

d) la legenda che riassume i simboli riguardanti i segni di terminazione;

e) il titolo «schizzo di terminazione» con il suo numero e l’indicazione del comune, la data dell’ultimo aggiornamento, il nome dell’ingegnere geometra, la scala e l’indicazione del nord. [33]

2 L’Ufficio emana le direttive sul contenuto del rapporto tecnico.

[33] Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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