216.310
VEMOMEFRMU
CH-TI
Art. 23 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
RMU
Art. 23 RMU
1 Gli schizzi di terminazione devono contenere
a) la rappresentazione dei fondi con il loro numero sulla base della misurazione esistente;
b) il simbolo che definisce il genere del segno di terminazione;
c) le modifiche di confine eseguite sulla base degli articoli 29 e 30 della LMU;
d) la legenda che riassume i simboli riguardanti i segni di terminazione;
e) il titolo «schizzo di terminazione» con il suo numero e l’indicazione del comune, la data dell’ultimo aggiornamento, il nome dell’ingegnere geometra, la scala e l’indicazione del nord. [33]
2 L’Ufficio emana le direttive sul contenuto del rapporto tecnico.
[33] Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.