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Art. 21 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 21 RMU

1 Il protocollo contiene

a) nome, cognome, qualifica e domicilio dell’estensore;

b) data e luogo della stesura;

c) nome, cognome, data di nascita, stato civile, attinenza e domicilio dei proprietari;

d) designazione dei fondi coinvolti;

e) natura del negozio;

f) firma dei proprietari e dell’ingegnere geometra su ogni pagina del protocollo; [28]

g) firma del coniuge qualora parti o quote di proprietà costituiscano l’abitazione familiare (art. 169 CC).

2 Correzioni del protocollo tramite postille o sbarramento delle parti errate sono ritenute valide solo se controfirmate dalle parti, conformemente ai principi della legge notarile.

3 Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.

4 Prima di proporre riordini parziali, permute e rettifiche, l’ingegnere geometra è tenuto a chiedere all’Autorità di vigilanza sul registro fondiario l’elenco dei diritti di pegno immobiliari gravanti i fondi interessati. In presenza dei diritti di pegno immobiliari occorre anche il consenso scritto dei creditori ove siano toccati i loro interessi. [29]

5 Il trasferimento dei diritti di pegno avviene secondo i disposti di cui all’articolo 802 CC e all’articolo 42 del regolamento cantonale concernente la legge sul registro fondiario.

Procedura d’ufficio (art. 30 LMU)

[28] Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

[29] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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