Art. 21 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 21 RMU
1 Il protocollo contiene
a) nome, cognome, qualifica e domicilio dell’estensore;
b) data e luogo della stesura;
c) nome, cognome, data di nascita, stato civile, attinenza e domicilio dei proprietari;
d) designazione dei fondi coinvolti;
e) natura del negozio;
f) firma dei proprietari e dell’ingegnere geometra su ogni pagina del protocollo; [28]
g) firma del coniuge qualora parti o quote di proprietà costituiscano l’abitazione familiare (art. 169 CC).
2 Correzioni del protocollo tramite postille o sbarramento delle parti errate sono ritenute valide solo se controfirmate dalle parti, conformemente ai principi della legge notarile.
3 Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.
4 Prima di proporre riordini parziali, permute e rettifiche, l’ingegnere geometra è tenuto a chiedere all’Autorità di vigilanza sul registro fondiario l’elenco dei diritti di pegno immobiliari gravanti i fondi interessati. In presenza dei diritti di pegno immobiliari occorre anche il consenso scritto dei creditori ove siano toccati i loro interessi. [29]
5 Il trasferimento dei diritti di pegno avviene secondo i disposti di cui all’articolo 802 CC e all’articolo 42 del regolamento cantonale concernente la legge sul registro fondiario.
Procedura d’ufficio (art. 30 LMU)
[28] Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
[29] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.