216.310
VEMOMEFRMU
CH-TI
Art. 2 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
RMU
Art. 2 RMU
[4] La procedura per la determinazione e l’armonizzazione dei nomi delle vie è regolata dalle istruzioni emanate dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (di seguito Ufficio).
Autorità designate dal Consiglio di Stato (art. 7 LMU)
[4] Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.