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Art. 2 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 2 RMU

[4] La procedura per la determinazione e l’armonizzazione dei nomi delle vie è regolata dalle istruzioni emanate dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (di seguito Ufficio).

Autorità designate dal Consiglio di Stato (art. 7 LMU)

[4] Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.

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