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Art. 19 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 19 RMU

1 Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove vengono costantemente minacciati dall’attività agricola, nei terreni regolarmente sommersi dall’acqua, nei terreni paludosi, nei fondi soggetti a crollo (franamento improvviso) o a colamento di terreno e nei fondi in cui il materiale sciolto impedisce la terminazione.

2 Di regola, nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura, si rinuncia alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola.

3 Eccezioni alla rinuncia alla posa dei segni di terminazione sono ammesse nei seguenti casi

a) terreni che sono stati oggetto di una procedura di raggruppamento dei terreni;

b) boschi di proprietà patriziale, limitatamente ai punti principali, secondo i criteri indicati nel contratto d’appalto;

c) terreni intorno ai fabbricati compresi nell’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, fino a una distanza di 50 ml. dagli stessi; [26]

d) terreni nelle zone di movimento permanente ai sensi dell’articolo 660a CC; [27]

e) su richiesta del proprietario, a condizione che egli si assuma le relative spese.

Caratteristiche dei segni di terminazione e modalità di esecuzione della terminazione (art. 28 LMU)

[26] Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

[27] Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.

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