Art. 19 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 19 RMU
1 Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove vengono costantemente minacciati dall’attività agricola, nei terreni regolarmente sommersi dall’acqua, nei terreni paludosi, nei fondi soggetti a crollo (franamento improvviso) o a colamento di terreno e nei fondi in cui il materiale sciolto impedisce la terminazione.
2 Di regola, nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura, si rinuncia alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola.
3 Eccezioni alla rinuncia alla posa dei segni di terminazione sono ammesse nei seguenti casi
a) terreni che sono stati oggetto di una procedura di raggruppamento dei terreni;
b) boschi di proprietà patriziale, limitatamente ai punti principali, secondo i criteri indicati nel contratto d’appalto;
c) terreni intorno ai fabbricati compresi nell’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, fino a una distanza di 50 ml. dagli stessi; [26]
d) terreni nelle zone di movimento permanente ai sensi dell’articolo 660a CC; [27]
e) su richiesta del proprietario, a condizione che egli si assuma le relative spese.
Caratteristiche dei segni di terminazione e modalità di esecuzione della terminazione (art. 28 LMU)
[26] Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
[27] Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.