Art. 18 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 18 RMU
1 Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale cantonale, si applicano per analogia le disposizioni valide per l’accertamento e la rettifica di confini territoriali comunali, con l’aggiunta della ratifica del Consiglio di Stato.
2 Nei casi di rettifica, la ratifica del Consiglio di Stato avviene attraverso la conclusione di un trattato intercantonale.
3 Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale nazionale, il Consiglio di Stato, su istanza di uno o più comuni oppure d’ufficio e sentiti i comuni interessati, inoltra alla Confederazione la richiesta di concludere una Convenzione internazionale con l’Italia. Sono applicabili le relative disposizioni del diritto internazionale.
Rinuncia alla posa dei segni di terminazione (art. 27 LMU)