Art. 14 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 14 RMU
1 I corsi d’acqua ai sensi della legislazione in materia di demanio pubblico fanno parte della copertura suolo oppure degli oggetti singoli. [23]
2 Costituiscono un fondo: [24]
a) i corsi d’acqua naturali, quando superano la larghezza minima di un metro nelle zone in grado di tolleranza 2, di due metri nelle zone in grado di tolleranza 3, di 5 metri nelle zone in grado di tolleranza 4 e di 10 metri nelle zone in grado di tolleranza 5. La larghezza minima è riferita al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie ai sensi dell’articolo 4 della legge sul demanio pubblico;
b) i corsi d’acqua sistemati o corretti, incluse le opere di arginatura;
c) i corsi d’acqua definiti come fondi nei raggruppamenti di terreno eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3 Per il resto valgono le disposizioni sulla legislazione in materia di demanio pubblico.
e) nel caso di confini territoriali comunali (art. 23 LMU)
[23] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
[24] Frase introduttiva modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.