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Art. 13 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 13 RMU

1 Sono applicabili le relative normative del regolamento concernente la legge sul registro fondiario.

2 Per le proprietà per piani originarie e i diritti di sporgenza preesistenti sono da allestire i piani speciali secondo le istruzioni dell’Ufficio. [22]

[22] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.

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