216.310
VEMOMEFRMU
CH-TI
Art. 13 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
RMU
Art. 13 RMU
1 Sono applicabili le relative normative del regolamento concernente la legge sul registro fondiario.
2 Per le proprietà per piani originarie e i diritti di sporgenza preesistenti sono da allestire i piani speciali secondo le istruzioni dell’Ufficio. [22]
[22] Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.