Art. 12 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
Art. 12 RMU
1 Nei casi di accertamento in presenza dei proprietari o di loro rappresentanti che sfociano in una controversia, l’ingegnere geometra assuntore si adopera per ottenere un accomodamento bonale fra i proprietari e, ove non giunga a ottenere l’accordo, risolve provvisoriamente la controversia agli effetti dell’accertamento secondo lo stato di fatto. [21]
2 Nei casi di contestazione del diritto di proprietà di beni immobili e di diritti per sè stanti e permanenti, essi sono provvisoriamente attribuiti ai contendenti come se ne avessero la proprietà in comune.
3 L’accertamento può avvenire in assenza dei proprietari o di loro rappresentanti quando l’assenza è arbitraria o l’accertamento avviene sulla base di una misurazione provvisoria o di una mappa censuaria aggiornata approvate. Al proprietario resta sempre riservata la facoltà di far valere i propri diritti in sede di pubblicazione.
[21] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.