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Art. 10 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)

RMU
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Art. 10 RMU

[19] 1 I termini per l’inoltro della domanda di autorizzazione sono i seguenti

a) 30 giorni per i punti di misurazione (punti fissi) di competenza federale e cantonale menzionati a registro fondiario; [20]

b) 15 giorni per gli altri punti di misurazione.

2 Per i punti di misurazione di competenza federale e cantonale l’ingegnere geometra revisore è tenuto a trasmettere tempestivamente la domanda all’Ufficio.

3 La domanda è presentata, di regola, in forma scritta.

[19] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

[20] Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.

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