216.310
VEMOMEFRMU
CH-TI
Art. 10 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
RMU
Art. 10 RMU
[19] 1 I termini per l’inoltro della domanda di autorizzazione sono i seguenti
a) 30 giorni per i punti di misurazione (punti fissi) di competenza federale e cantonale menzionati a registro fondiario; [20]
b) 15 giorni per gli altri punti di misurazione.
2 Per i punti di misurazione di competenza federale e cantonale l’ingegnere geometra revisore è tenuto a trasmettere tempestivamente la domanda all’Ufficio.
3 La domanda è presentata, di regola, in forma scritta.
[19] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
[20] Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.