216.310
VEMOMEFRMU
CH-TI
Art. 1 RMU Regolamento sulla misurazione ufficiale (RMU)
RMU
Art. 1 RMU
[2] 1 Il piano per il registro fondiario può contenere, oltre ai dati elencati dall’articolo 7 dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU), su richiesta del proprietario, i confini delle servitù, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica.
2 L’inserimento dei confini delle servitù nella misurazione ufficiale, come pure la relativa modifica o cancellazione, sono subordinati alla preliminare iscrizione nel libro mastro del registro fondiario. In caso di divergenza tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario, si presumono esatte le risultanze del registro fondiario.
Comprensori di misurazione (art. 3 LMU)
[2] Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.