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Art. 39 LMU Legge sulla misurazione ufficiale (LMU)

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Art. 39 LMU

1 Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP) rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione. [47]

2 Il Cantone stipula un contratto d’appalto con l’aggiudicatario dei lavori di misurazione.

[47] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

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