Art. 7 LTORF Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF)
Art. 7 LTORF
[2] 1 L’Ufficio del registro fondiario procede alla determinazione del valore dell’operazione e della tassa imponibile subito dopo aver accertato l’ammissibilità dell’iscrizione e ne dà immediata comunicazione agli interessati.
2 Il valore dell’operazione è di regola quello risultante dall’atto notarile o dal documento giustificativo per il trasferimento della proprietà.
3 L’Ufficio dei registri può chiedere documenti comprovanti il valore e fare allestire perizie di stima.
4 L’Ufficio dei registri può stabilire d’ufficio il valore dell’operazione quando il valore indicato dalle parti sia inferiore al valore reale; il valore reale corrisponde al valore commerciale del fondo sul mercato immobiliare.
[2] Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.