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Art. 39 LTORF Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF)

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Art. 39 LTORF

1 Contro la valutazione dell’Ufficio dei registri può essere presentato reclamo a quest’ultimo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. [34]

2 La procedura di reclamo è per principio gratuita.

[34] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.

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