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Art. 2 Regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio Regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio

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Art. 2 Regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio

La tenuta dei catastrini censuari e il rilascio dei relativi estratti è, di regola, di competenza dell’incaricato comunale fino all’inizio del II. periodo del raggruppamento dei terreni (art. 61/3 cpv. LRF 1933) e cioè fino alla pubblicazione della risoluzione governativa di approvazione del progetto di nuovo riparto dei fondi in prima istanza. Da questo momento e fino all’approvazione della nuova misurazione catastale, la tenuta dei registri è di competenza del geometra assuntore del RT: in seguito, fino all’introduzione del registro fondiario definitivo, del geometra revisore di circondario.

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