Regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
Il municipio è competente e responsabile per la tenuta dei catastrini censuari comunali. Le operazioni di aggiornamento sono eseguite dal segretario comunale o da un impiegato designato dal municipio.
La tenuta dei catastrini censuari e il rilascio dei relativi estratti è, di regola, di competenza dell’incaricato comunale fino all’inizio del II. periodo del raggruppamento dei terreni (art. 61/3 cpv. LRF 1933) e cioè fino alla pubblicazione della risoluzione governativa di approvazione del progetto di nuovo riparto dei fondi in prima istanza. Da questo momento e fino all’approvazione della nuova misurazione catastale, la tenuta dei registri è di competenza del geometra assuntore del RT: in seguito, fino all’introduzione del registro fondiario definitivo, del geometra revisore di circondario.
[1] Autorità di vigilanza in materia di catastrini censuari comunali sono
a) l’Ufficio cantonale di stima per quanto concerne la descrizione dei fondi e il valore di stima ufficiale;
b) la Divisione della giustizia, per quanto concerne l’intestazione delle partite e dei singoli fondi.
[1] Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 451; precedente modifica: BU 1994, 506.
L’incaricato comunale deve
a) iscrivere nel catastrino censuario al più tardi entro 15 giorni (LRF 1933, art. 25) tutte le mutazioni che gli vengono comunicate mensilmente dall’ufficio dei registri;
b) conservare in fascicoli annuali, in ordine cronologico, le comunicazioni trasmesse dall’ufficio dei registri, a giustificazione delle iscrizioni fatte nei catastrini comunali, dal 1912 innanzi. Su ogni estratto ricevuto dall’ufficio dei registri, l’incaricato comunale indica la data di ricevuta e la data dell’avvenuto aggiornamento del catastrino.
Né il municipio, né l’incaricato comunale possono fare rettificazioni nei catastrini comunali.
Non è ammessa l’iscrizione alla partita del capo-famiglia dei beni acquistati dalla moglie o dai figli minorenni.
È vietata in particolare la automatica voltura agli eredi dei beni di una eredità loro devoluta. Il cambiamento dell’intestazione di beni da una persona defunta alla comunione ereditaria può essere iscritto nel catastrino comunale solo dopo la relativa iscrizione a RF (art. 656, 2 cpv. CCS).
[2] Durante le operazioni di allestimento di nuovi catastrini non è ammesso modificare le intestazioni di proprietà senza il preventivo trapasso a registro fondiario e l’autorizzazione della Divisione della giustizia.
Per la esatta iscrizione le intestazioni di proprietà devono essere iscritte nella forma prevista dall’art. 15 del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario del 1° aprile 1998.
[2] Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 451; precedente modifica: BU 1994, 506.
Nel caso di contestazione di errori nei catastrini censuari, l’incaricato comunale avvertirà la competente autorità di vigilanza di cui all’art. 3 del presente regolamento per richiedere il necessario accertamento e l’autorizzazione a procedere alla correzione.
Per la tenuta del catastrino censuario comunale valgono le seguenti norme
Possono allestire piani di mutazione (tipi planimetrici) soltanto i tecnici diplomati. Dove esiste la misurazione catastale ufficiale, soltanto il geometra revisore di circondario è autorizzato ad allestire tali piani.
Il piano di mutazione deve essere allestito in tante copie quante sono le parti, più due: una per l’ufficio dei registri e l’altra per l’incaricato della tenuta del catastrino censuario che deve essere aggiunto alla raccolta degli estratti mensili delle mutazioni.
Il tipo planimetrico oltre a dare il piano in scala, deve indicare la vecchia e la nuova situazione, con la descrizione completa dei terreni oggetto della mutazione, con la relativa superficie vecchia e nuova e le relative intestazioni. Tutte le copie del tipo planimetrico devono portare la data e la firma di chi lo ha allestito e delle parti interessate.
Prima di allestire un tipo planimetrico, il tecnico deve chiedere i dati risultanti dalla mappa comunale (ove esiste) e dal catastrino.
I municipi devono conservare nelle cancellerie municipali o in archivio idoneo e facilmente accessibile, i vecchi registri catastali (sommarioni, catastrini, registri dei fabbricati, registri delle volture e relative rubriche) affinché gli stessi possano essere consultati in ogni tempo per l’accertamento dei diritti di proprietà e relativi trapassi, sia nel corso della normale tenuta, sia in sede di raggruppamenti dei terreni e della misurazione catastale.
Gli estratti censuari devono essere la copia conforme del catastrino censuario e riprodurre esattamente l’intestazione e i dati dei singoli beni.
Nel caso in cui una partita fosse intestata agli eredi di un proprietario morto dopo il 1° gennaio 1912, senza che sia stata inscritta a RF la successione, l’estratto censuario deve essere intestato al defunto.
Ove fosse richiesto l’estratto censuario di tutti i beni appartenenti a una medesima persona, sarà fatto l’estratto della partita personale e separatamente quello dei beni posseduti in comunione oppure in comproprietà.
Gli estratti delle mutazioni di proprietà dal 1897 innanzi devono essere rilasciati dall’incaricato comunale per la tenuta del catastrino censuario.
Nei comuni dove è in corso il raggruppamento terreni o la misurazione catastale e la competenza del rilascio dell’estratto censuario è del geometra, il tenitore del catastrino deve sempre esigere che il geometra indichi nell’apposita finca anche i vecchi numeri di mappa che hanno formato l’interessenza o la proprietà del richiedente, o suoi coeredi, prima del RT e ciò anche se la domanda si riferisce a uno solo dei nuovi mappali assegnati.
[3] Per le operazioni eseguite dall’incaricato comunale sono stabilite le seguenti tasse per l’apertura di nuove partite nel catastrino e trapasso di singole particelle
a)
per l’intestazione di una nuova partita o la modificazione dell’intestazione
fr. 10.--
b)
per l’iscrizione di ogni particella
fr. 2.--
c)
per l’iscrizione di ogni subalterno
fr. 1.--
d)
per la modificazione dei soli valori di stima totali o parziali delle particelle a seguito di frazionamento o variazione di cultura, per ogni particella o subalterno modificato
fr. 2.--
In queste indennità è compresa la cancellazione della vecchia intestazione delle singole particelle e l’aggiornamento dell’elenco dei proprietari (rubricati)
e)
per gli estratti censuari rilasciati dalla cancelleria comunale
sino a dieci mappali o subalterni
per ogni mappale o subalterno in più
fr. 15.--
fr. 2.--
f)
per un estratto del registro catastale, delle mutazioni avvenute a partire dal 1897
per la prima pagina di scritturazione
per quelle successive, cadauna
fr. 100.--
fr. 75.--
Se il lavoro per la compilazione della voltura richiede più di un’ora per pagina, viene prelevato un supplemento di fr. 60.-- per ogni ora in più.
Sulle bollette e sugli estratti devono essere applicate le marche di bollo comunali corrispondenti all’importo delle tasse richieste. Tutti gli interessati sono solidalmente responsabili, nei confronti del Municipio, per il pagamento delle tasse per le operazioni che li riguardano, tanto se fatte a loro richiesta, quanto se ordinate d’ufficio.
Per le eventuali contestazioni concernenti la tariffa si rinvia agli articoli 208 segg Loc.
[3] Art. modificato dal R 13.9.1994; in vigore dal 16.9.1994 - BU 1994, 506; precedente modifica: BU 1982, 268 e 288.
[4] Le contravvenzioni da parte dei Municipi e loro incaricati alle norme del presente regolamento sono punite, giusta le disposizioni della legge organica comunale.
Sono riservate in ogni caso l’azione civile e penale. Gli ufficiali dei registri e tutte le altre autorità che venissero a conoscenza di abusi o di iscrizioni in urto alle norme del presente regolamento, sono tenuti a denunciarli al Consiglio di Stato.
[4] Art. modificato dal R 13.9.1994; in vigore dal 16.9.1994 - BU 1994, 506.
Il presente regolamento entra in vigore [5] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e abroga
1. le disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in questa materia il 28 giugno 1930;
2. il DE sulle tasse per le volture catastali del 7 giugno 1918; le lettere g)-h) dell’art. 57 del DE 3 novembre 1950 di applicazione della LOC sono abrogate e sostituite dai numeri 2 e 3 dell’art. 13.
Pubblicato nel BU 1958 , 48.
[5] Entrata in vigore: 13 maggio 1958 - BU 1958, 48.